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D.P.R. 16/12/1992 n. 4956 . Ai fini della determinazione della massa complessiva trasportabile sui veicoli di cui all'articolo 167, comma uno, del codice, si tiene conto del corrispondente limite contenuto nel documento di circolazione dei veicoli medesimi. Paragrafo 6 - circolazione sulle autostrade (artt. 175-176 (codice della strada) Art. 372. (art. 175 cod. Str.) (disposizioni in ordine alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali) 1 . Sono vietate sull'autostrade competizioni motoristiche, nonché riunioni, giuochi e gare sportive in genere. Sulle autostrade e nelle zone ad esse adiacenti o prospicienti sono vietate tutte quelle azioni o situazioni che possono procurare pericolo alla sicurezza della circolazione. L'ente proprietario o concessionario ingiunge al responsabile di eliminare la situazione di pericolo e, in caso di inottemperanza, si procede ai sensi del capo i, sezione ii del titolo vi del codice. 2 . In autostrada le esercitazioni di guida e le prove di esame per il conseguimento della patente di guida sono disciplinate con decreto del ministro dei lavori pubblici di concerto con il ministro dei trasporti, da pubblicare nella gazzetta ufficiale della repubblica, in modo da salvaguardare in ogni caso la sicurezza della circolazione. 3 . Per ragioni tecniche o di sicurezza, l'ente proprietario o concessionario può sospendere il traffico per tutte le categorie di veicoli o per alcune di esse su tratti dell'autostrada, ovvero può stabilire particolari modalità di uso di tratti dell'autostrada stessa. 4 . Gli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma uno, lettera a), del codice non sono ammessi a circolare in autostrada o nelle strade extraurbane principali se non sono in grado, per costruzione, di sviluppare la velocità in piano di almeno 80 km/h. Il ministro dei lavori pubblici può, ai sensi dell'articolo 142, comma due, del codice, fissare limiti minimi di velocità per altre categorie di veicoli di cui all'articolo 54 del codice. 5 . Il servizio per la prevenzione e per l'accertamento delle infrazioni alle norme che regolano l'uso delle autostrade è di regola espletato dal personale indicato nell'articolo 12, comma uno, lettere a) ed f) del codice. Tale servizio è altresì espletato dal personale dipendente della amministrazione dello stato indicato nell'articolo 12, comma tre, del codice. 6 . Gli accertamenti delle condizioni e dei limiti indicati nell'articolo 175 del codice e nel presente articolo devono di regola essere effettuati all'ingresso nell'autostrada e il veicolo considerato non in regola non è ammesso alla circolazione su di essa. Se l'accertamento è fatto dopo l'ingresso, il veicolo non in regola deve lasciare l'autostrada alla prima uscita dopo il luogo dell'accertamento, sotto la sorveglianza dell'agente o funzionario accertatore. Art. 373. (art. 176 cod. Str.) (pedaggi) 1 . Al pagamento del pedaggio, quando esso è dovuto, e degli oneri di accertamento previsti dall'articolo 372 sono obbligati solidamente sia il conducente che il proprietario del veicolo. Per il recupero degli importi dovuti all'ente proprietario dell'autostrada si applicano le norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive integrazioni e modificazioni. 2 . Sono esentati dal pagamento del pedaggio: A) i veicoli della polizia di stato targati "polizia" e dell'anas muniti di segni contraddistintivi; B) i veicoli dell'arma dei carabinieri con targa e.i. Muniti di libretto di circolazione del ministero della difesa con annotazione di carico all'arma dei carabinieri; C) le autoambulanze con targa c.r.i. ; D) i veicoli con targa v.f. ; E) i veicoli con targa g.d.f. ; F) i veicoli con targa c.f.s. ; G) i veicoli delle forze armate adibiti a soccorso (autoambulanze, autosoccorso, etc.) Nell'espletamento dello specifico servizio al seguito di autocolonne; H) i veicoli delle forze armate negli interventi di emergenza e in occasione di pubbliche calamità; I) i veicoli dei funzionari del ministero dell'interno, dell'anas, della direzione generale della m.c.t.c., dell'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, del ministero dei lavori pubblici, autorizzati al servizio di polizia stradale. 3 . Sulle autostrade in concessione, i veicoli e i trasporti eccezionali, oltre agli eventuali indennizzi per l'eccezionale usura ed alle opere di cui all'articolo 10, comma dieci, del codice, devono corrispondere i pedaggi relativi alla tariffa della classe di appartenenza. 4 . Durante la permanenza sull'autostrada a pagamento, il conducente è tenuto a conservare accuratamente il titolo di transito evitando nel modo più assoluto di piegarlo o, comunque, di danneggiarlo. Art. 374. (art. 176 cod. Str.) (soccorso stradale e rimozione) 1 . La attività di soccorso stradale e di rimozione di veicoli sulle autostrade può essere affidata in concessione dall'ente proprietario della strada a soggetti autorizzati all'esercizio delle attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Paragrafo 7 - veicoli senza cronotachigrafo e con cronotachigrafo (artt. 178179 codice della strada) Art. 375. (art. 178 cod. Str.) (documenti di viaggio) 1 . I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio sono disciplinate dal regolamento 3820/85 del consiglio delle comunità europee del 20 dicembre 1985 e successive modifiche. Art. 376. (art. 179 cod. Str.) (cronotachigrafo) 1 . L'avvenuta regolarizzazione del cronotachigrafo, nelle ipotesi previste dall'articolo 179, comma sette, del codice, è soggetta alla verifica da parte dell'ufficio metrico provinciale, o di una officina da questi autorizzata, ai sensi della legge 13 novembre 1978, n. 727. 2 . L'ufficio o l'officina di cui al comma uno rilasciano certificazione dell'avvenuta regolarizzazione e dell'esito positivo della verifica. La certificazione dovrà essere fatta pervenire, a cura del titolare della licenza, allo organo che ha proceduto alla contestazione della violazione. Paragrafo 8 - circolazione dei velocipedi (art. 182 codice della strada) Art. 377. (art. 182 cod. Str.) (circolazione dei velocipedi) 1 . I ciclisti nella marcia ordinaria in sede promiscua dovranno sempre evitare improvvisi scarti, ovvero movimenti a zigzag, che possono essere di intralcio o pericolo per i veicoli che seguono. 2 . Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano. 3 . In ogni caso, i ciclisti devono segnalare tempestivamente, con il braccio, la manovra di svolta a sinistra, di svolta a destra e di fermata che intendono effettuare. 4 . Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano. 5 . La attrezzatura idonea, ai sensi dell'articolo 182, comma cinque, del codice, al trasporto su un velocipede di un bambino fino ad otto anni di età, è costituita da un apposito sellino con braccioli e schienale con una barra di assicurazione tra i braccioli. Il sellino non deve superare la sagoma del velocipede, deve essere installato in modo da non intralciare la visuale al conducente e la possibilità e libertà di manovra da parte dello stesso. Tale sellino deve essere ancorato saldamente al telaio del velocipede, deve essere dotato di un sistema di protezione per le gambe e di bretelle di contenzione. Il sellino deve essere omologato dal ministero dei lavori pubblici, ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, previo accertamento delle caratteristiche di cui sopra. Su di esso è apposto un marchio di approvazione, la cui forma è stabilita dallo stesso ministero. 6 . Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come definite all'articolo 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli. 7 . Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione. Paragrafo 9 - circolazione e sosta delle autocaravan (art. 185 codice della strada) Art. 378. (art. 185 cod. Str.) (impianti di smaltimento igienico-sanitario) 1 . Gli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni: A) l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il proprietario o gestore dell'area attrezzata riservata alla sosta e al parcheggio delle autocaravan, nonché il proprietario o gestore dell'area di servizio dotata di officine di assistenza meccanica, ed avente una superficie complessiva non inferiore a 10.000 mq, deve inoltrare al comune competente per territorio apposita domanda per la costruzione degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica; B) l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica e dei campeggi, devono essere di capacità adeguata per ricevere e depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli impianti interni delle autocaravan, nelle quantità prevedibili in relazione al numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione depurativa autonoma, occorrerà prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento da idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina in materia di rifiuti ai sensi del decreto del presidente della repubblica n. 915/82 e successive modificazioni; C) per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali o regionali o aree naturali protette deve essere acquisita l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico; D) l'area dove è installato l'impianto igienico-sanitario, è dimensionata in modo da poter consentire agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli ed è provvista di rampe di accesso e di uscita nel caso di installazione esterna ad aree di servizio o di sosta; E) la legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dello impianto. 2 . La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario può essere affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio ricade l'impianto. 3 . Il concessionario è tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale che possa essere causato dell'impianto o dai veicoli che vi accedono. 4 . Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si adottano le disposizioni di cui al presente articolo salvo diversa disciplina regionale. 5 . Ogni area dove è realizzato un impianto igienico-sanitario deve essere indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale (fig. Ii.377) Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto (fig. Ii.179) può essere impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione. Paragrafo 10 - circolazione delle persone dedite all'alcool e degli invalidi (art. 186-188 codice della strada) Art. 379. (art. 186 cod. Str.) (guida sotto l'influenza dell'alcool) 1 . L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186, comma quattro, del codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora,in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.
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